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Primo intervento dell’Avv. Crevani: comunione e separazione dei beni


Spesso sentiamo parlare di coniugi in comunione dei beni e coniugi in separazione dei beni. Qual è la differenza?
I coniugi all’atto del matrimonio devono scegliere un regime con cui regolare la proprietà dei beni che saranno da loro acquistati durante il matrimonio. In mancanza di scelta, si applicherà il regime legale di comunione dei beni.E’ bene precisare innanzitutto che i beni che sono di proprietà esclusiva di ciascuno dei nubendi prima del matrimonio, sono e rimangono beni di proprietà esclusiva di quella persona anche dopo il matrimonio. Quali sono allora i regimi con cui i coniugi possono scegliere di regolare la proprieta’ dei beni acquistati durante il matrimonio?

Il regime della comunione dei beni ed il regime della separazione dei beni:
– la comunione dei beni: come dice la parola stessa, i beni sono in comune tra i coniugi, ossia ognuno di loro ne diviene proprietario nella misura (quota) del 50% ciascuno. Tali beni sono indicati dagli articoli 177 e 178 del Codice Civile. Esempio: se dopo il matrimonio i coniugi acquistano (anche non congiuntamente) una casa, la casa sarà di proprietà di tutti e due nella stessa identica misura.
– la separazione dei beni: il coniuge sarà titolare esclusivo di un bene da lui acquisito, pur se acquistato durante il matrimonio. Esempio: se dopo il matrimonio il marito acquista una casa, la casa sarà intestata solo a lui e viceversa.

La scelta della separazione dei beni può essere effettuata in ogni momento ma tale regime deve essere costituito mediante atto pubblico. La scelta del regime di separazione, però, a differenza delle altre convenzioni matrimoniali (che si analizzeranno in altra occasione), può anche essere effettuata con dichiarazione resa nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Anche nell’ipotesi in cui i coniugi scelgano il regime di comunione, ci sono dei beni che, per disposizione legislativa, non entrano nella comunione dei beni, rimanendo beni personali del coniuge pur se acquistati in costanza di matrimonio: ad esempio, i beni provenienti da successione o donazione, i beni che servono per l’esercizio della professione salvo che siano destinati alla conduzione dell’azienda comune, etc.

Esempio: i coniugi sono in regime di comunione dei beni e durante il matrimonio muore un genitore di uno dei due coniugi. I beni che derivano a tale coniuge dalla successione non saranno di proprietà dell’altro coniuge nella misura del 50% trattandosi, appunto, di beni ereditari che non entrano nella comunione legale. Il che significa che il coniuge successore ne sarà intestatario esclusivo.
Un caso peculiare è quello dei beni acquistati con il ricavato della cessione di altri beni personali: se si acquistano, in particolare, beni immobili o beni mobili registrati (come le autovetture), perché questi non cadano in comunione è necessario che, oltre al coniuge acquirente, anche l’altro coniuge partecipi all’atto, nel quale dovrà essere contenuta una dichiarazione riguardante la provenienza del denaro (impiegato per l’acquisto) dall’alienazione di beni personali.

– chi si occupa dell’amministrazione dei beni della comunione?
Se si tratta di atti di amministrazione ordinaria, essa spetta disgiuntamente (ossia singolarmente) ad entrambi i coniugi.
Se si tratta di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia atti di straordinaria amministrazione) essa spetta congiuntamente ad entrambi.
Ciò significa che tali atti devono essere realizzati con la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi (e questo al fine di garantire le partecipazioni di entrambi in ordine ad atti importanti, evitando abusi da parte di uno dei due coniugi).
Se vi è un contrasto insanabile tra i coniugi è ammessa la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento di tali atti.

– chi si occupa invece della amministrazione dei beni quando i coniugi sono in regime di separazione dei beni?
Il coniuge che ne è il proprietario esclusivo è anche colui che ne ha il godimento e l’amministrazione esclusiva.

– quando si scioglie la comunione?
La comunione si scioglie in determinati casi previsti dall’articolo 191 del Codice civile: ad es. quando i coniugi si separano o il matrimonio si scioglie, oppure quando decidono essi stessi di modificare il regime patrimoniale (ad es. se i coniugi vogliono passare dalla comunione alla separazione dei beni, come detto, dovranno farlo con atto pubblico davanti ad un pubblico ufficiale, quale il notaio), oppure quando uno dei coniugi fallisce, etc. In tali casi, lo scioglimento trasforma la comunione legale in comunione ordinaria (di cui poi ogni coniuge potrà chiedere la divisione).

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